Si riapre la “finestra” per chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana
TORONTO – Si riapre la “finestra” temporale tanto attesa dagli ex cittadini italiani che, in passato, hanno perso la cittadinanza del Belpaese in base alla legge n. 555 del 1912.
È stato infatti approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati italiana, l’altro ieri, il decreto legge n. 36 del 28 marzo 2025, che prevede una serie di novità in materia di cittadinanza. Fra queste novità, c’è appunto la possibilità del riacquisto della cittadinanza da parte di ex cittadini italiani: l’articolo 1-ter del decreto legge prevede infatti “che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912, la riacquisti se effettua, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, una dichiarazione in tal senso”. La dichiarazione dovrà essere accompagnata, come si legge nel “dossier” pubblicato a corredo del decreto legge, dal versamento di un contributo di 250 euro, per la pratica.
Lo stesso “dossier” (che potete scaricare e/o consultare cliccando qui: dossier sul provvedimento) specifica che “i casi di perdita della cittadinanza, sopra richiamati mediante rinvio normativo alla disciplina del 1912, sono: spontaneo acquisto di una cittadinanza straniera e stabilimento all’estero della propria residenza (n. 1 dell’articolo 8 della legge n. 555 del 1912); acquisto senza concorso di volontà propria di una cittadinanza straniera, seguito da dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana, e stabilimento all’estero della propria residenza (n. 2 dell’articolo 8 della legge n. 555 del 1912); mantenimento della cittadinanza straniera secondo la legge dello Stato estero (o secondo propria dichiarazione di volontà) da parte di figli minori (“non emancipati”, recitava la disposizione) residenti all’estero, di chi acquista o ricupera la cittadinanza; o tali figli di chi perda la cittadinanza, i quali abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Le disposizioni si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto (articolo 12 della legge n. 555 del 1912)”.
Già la legge n. 91 del 1992 prevedeva (all’articolo 17) che chi avesse perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge n. 123 del 21 aprile 1983, la riacquistasse se avesse effettuato una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore di quella legge (avvenuta il 16 agosto 1992).
Esaurita ormai da lungo tempo quella “finestra” temporale, ne viene dunque riaperta un’altra dal decreto legge appena approvato.
Adesso che la novità è legge, il Ministero degli Affari Esteri dovrà fornire le necessarie istruzioni operative ai vari Consolati d’Italia all’estero, in modo che possano prepararsi in vista dell’apertura di tale “finestra”, prevista – come abbiamo detto – per il prossimo 1° luglio. Rivolgersi ai Consolati prima di quella data è dunque inutile, ma il rischio – dato l’elevato interesse per la questione – è che gli uffici consolari vengano subito “presi d’assalto” senza che la Farnesina abbia ancora fornito loro non solo le risorse, ma neanche le informazioni necessarie per far fronte al comprensibile entusiasmo degli “ex” che da tanti, troppi anni, attendono di tornare… italiani.
Ma il resto del decreto legge è un giro di vite
ROMA – Tolto l’articolo sul riacquisto della cittadinanza italiana, le altre novità previste dal decreto legge 36 sono in chiave restrittiva. Vediamo come. L’articolo 1, comma 1, stabilisce che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non acquisiscano automaticamente quella italiana. Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all’estero prima dell’entrata in vigore della disposizione. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni, per le quali si applica la disciplina previgente: “se lo stato di cittadino sia stato riconosciuto o l’interessato abbia ricevuto comunicazione di appuntamento per la presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025; se lo stato di cittadino sia stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025; se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana; se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio”.
Per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide, invece, l’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter introduce nuovi casi di acquisto “per beneficio di legge” e non “per nascita”. Si stabilisce che “il minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto”. E si “richiede anche che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano”.
Inoltre, il minore che diviene cittadino italiano per volontà dei genitori e che possiede un’altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età. Il comma 1-quater stabilisce, invece, che “il figlio minore di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta acquisirla solo se risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore (o dalla nascita, qualora il minore abbia meno di due anni)”.
Infine, relativamente alla concessione della cittadinanza a stranieri discendenti da italiani, l’articolo 1-bis, comma 2 “riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita”.
“La normativa attuale sulla cittadinanza – si legge nella sintesi della normativa, scaricabile e/o consultabile cliccando qui: illustrazione del provvedimento – è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che si basa primariamente sul principio dello ius sanguinis (trasmissione della cittadinanza per discendenza). Il nuovo decreto non modifica questo principio fondamentale, ma – secondo quanto sostiene il governo – mira a temperarlo collegandolo alla sussistenza di vincoli effettivi e attuali con la comunità nazionale”.
“Bene l’articolo che va incontro agli ex cittadini,
però tutti gli altri sono un attacco agli italiani all’estero”
ROMA – I parlamentari eletti eletti nella Circoscrizione Estero si sono battuti per agiungere al decreto legge l’articolo relativo al riacquisto della cittadinanza. Anche quelli eletti in Nordamerica: gli onorevoli Christian Di Sanzo (Pd) e Andrea Di Giuseppe (FdI) e la senatrice Francesca La Marca (Pd). Ma non tutti sono totalmente soddisfatti, a causa delle regole più restrittive previste, invece, per i figli degli italiani all’estero.
Su Twitter X, la senatrice La Marca ha definito il decreto “un provvedimento miope ed errato voluto da una maggioranza che ha scarso rispetto per gli italiani nel mondo”, mentre su Facebook il deputato Di Sanzo ha parlato di “vero e proprio attacco agli italiani all’estero, che agisce su quattro fronti: 1) i figli degli italiani all’estero che hanno doppia cittadinanza non saranno più italiani, a meno che i genitori non abbiano vissuto in Italia per due anni. In pratica, i nipoti di chi oggi emigra all’estero non saranno cittadini italiani, a meno che i figli nati all’estero in Nord/Centro America non vadano a vivere in Italia per due anni; 2) i nuovi nati devono essere registrati entro un anno o potrebbero perdere il diritto alla cittadinanza; 3) le domande di riconoscimento della cittadinanza sono accettate solo se uno dei nonni non ha mai acquistato la doppia cittadinanza, o se uno dei genitori ha vissuto in Italia per almeno due anni; 4) il riacquisto della cittadinanza per chi l’ha persa prima del 1992 si applica solo ai singoli individui che non potranno trasmettere la cittadinanza ai propri nipoti. Un decreto – prosegue Di Sanzo – che ci riporta indietro di quasi quarant’anni , a quando in Italia non esisteva la doppia cittadinanza! Il governo Meloni, accecato dal nazionalismo, decide di punire gli italiani all’estero perché li ritiene dei traditori della patria”.
Di Giuseppe, da parte sua, ha espresso grande soddisfazione per l’articolo sul riacquisto della cittadinanza: “Finalmente si pone rimedio ad uno dei torti più profondi subiti dagli italiani all’estero, che da oltre trent’anni attendono di poter riavere il proprio passaporto”, ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia.
(Foto: https://www.interno.gov.it/it/notizie/chiedi-lappuntamento-passaporto-line-tua-cie)